Art. 158 — Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, e' subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalita' di svolgimento del traffico.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva