Art. 167 — Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva