Art. 167Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi

Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art167 · fonte su Normattiva