Art. 98-tricies — Notifica e monitoraggio
[2](( L'Autorita' notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97. L'Autorita' notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonche' gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate e' notificata senza indugio alla Commissione europea.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva