Art. 98-viciesDisponibilita' di servizi

[1](ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003)

[2]((1.)) Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. ((2.)) Il Ministero provvede affinche' i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

Testo vigente dal 9 febbraio 2022, tuttora in vigore · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98vicies · fonte su Normattiva