Art. 21 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Disposizioni particolari per il processo pensionistico
[1]1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
[2]2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
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