Art. 22 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile)Determinazione dei giorni d'udienza

[1]1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle udienze di discussione e' affisso presso le sale di udienza e rimanervi durante il periodo cui si riferisce.

[2]2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-giustizia-co-art22 · fonte su Normattiva