Art. 115 c.g.c.Fissazione dell'udienza

[1]1. L'udienza e' fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.

[2]2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto e' comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione e' sollevata.

[3]3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti e' comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.

[4]4. L'atto di deferimento del procuratore generale e' notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite.

[5]5. Il procuratore generale e le parti hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

[6]6. L'atto di deferimento e' comunicato, altresi', al giudice della causa in relazione alla quale la questione e' sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art115 · fonte su Normattiva