Art. 121 c.g.c.Ordinanza di regolamento della competenza

[1]1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.

[2]2. L'ordinanza di regolamento e' pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art121 · fonte su Normattiva