Art. 127 c.g.c. — Costituzione delle parti
[1]1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1.
[2]2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo' presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva