Art. 181 c.g.c.Istanza di fissazione dell'udienza

1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia gia' formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte piu' diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art181 · fonte su Normattiva