Art. 188 c.g.c.Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione

1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilita' agli eredi del debito risarcitorio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art188 · fonte su Normattiva