Art. 200 c.g.c.Casi di opposizione

[1]1. Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.

[2]2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art200 · fonte su Normattiva