Art. 213 c.g.c.Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero

[1]1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.

[2]2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.

[3]3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

[4]4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art213 · fonte su Normattiva