Art. 53 c.g.c.Contenuto della denuncia di danno

1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonche', ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalita' e del loro domicilio.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art53 · fonte su Normattiva