Art. 61 c.g.c.Ispezioni e accertamenti

[1]1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.

[2]2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.

[3]3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.

[4]4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto e' consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilita' del luogo o della cosa ispezionati.

[5]5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale e' rilasciata al soggetto di cui al comma 4.

[6]6. Il pubblico ministero puo' altresi' delegare le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.

[7]7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art61 · fonte su Normattiva