Art. 73 c.g.c.Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art73 · fonte su Normattiva