Art. 94 c.g.c.Mezzi di prova

[1]1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilita' concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio puo' disporre consulenze tecniche, nonche' ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.

[2]2. Il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilita' dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo.

[3]3. Il giudice puo' procedere in qualunque stato e grado del processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito.

[4]4. Il giudice puo' ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art94 · fonte su Normattiva