Art. 119 c.p.c. — Imposizione di cauzione
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva