Art. 204 c.p.c.Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani

[1]Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

[2]Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

[3]Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art204 · fonte su Normattiva