Art. 219 c.p.c. — Redazione di scritture di comparazione
[1]Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
[2]Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva