Art. 227 c.p.c. — Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
[1]L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non puo' aver luogo prima che siano passate in giudicato.
[2]Se non e' richiesta dalle parti, l'esecuzione e' promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva