Art. 265 c.p.c.Giuramento

[1]Il collegio puo' ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

[2]Il collegio puo' altresi' ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puo' o non si suole richiedere ricevuta; ma puo' anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art265 · fonte su Normattiva