Art. 266 c.p.c. — Revisione del conto approvato
La revisione del conto che la parte ha approvato puo' essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita' o duplicazione di partite.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva