Art. 355 c.p.c. — Provvedimenti sulla querela di falso
Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva