Art. 468 c.p.c.
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1940
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE - CONIUGE DI COLUI CHE NON ABBIA POTUTO ACCETTARE L'EREDITÀ - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DISCENDENTI - PLURALITÀ DI SOLUZIONI LA CUI SCELTA APPARTIENE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata per irragionevole disparità di trattamento (art. 3, primo comma, Cost.), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'eredità dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al de cuius ; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del de cuius , possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'eredità. Infatti, tenuto conto delle varie possibilità di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 cod. civ.) che possono succedere per rappresentazione al de cuius , l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalità legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale. - In tema di successione per rappresentazione, v. citata sentenza n. 79/1969, che ha superato il precedente contrario indirizzo espresso dalla sentenza n. 54/1960. - Sulla prospettazione di questione manipolativa che comporta scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, v. citata sentenza n. 377/1994.
Riguarda ancheart. 467 Codice di procedura civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art468 · fonte su Normattiva