Art. 493 c.p.c.Pignoramenti su istanza di piu' creditori

[1]Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

[2]Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori.

[3]Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in unico processo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art493 · fonte su Normattiva