Art. 496 c.p.c. — Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva