Art. 506 c.p.c. — Valore minimo per l'assegnazione
[1]L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
[2]Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva