Art. 508 c.p.c.Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

[1]Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

[2]In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art508 · fonte su Normattiva