Art. 516 c.p.c.Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

[1]I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

[2]I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art516 · fonte su Normattiva