Art. 551 c.p.c. — Intervento
[1]L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
[2]Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva