Art. 556 c.p.c. — Espropriazione di mobili insieme con immobili
[1]Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
[2]In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva