Art. 71 c.p.c. — Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero
[1]Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.
[2]Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva