Art. 790 c.p.c. — Operazioni davanti al notaio
[1]Se a dirigere le operazioni di divisione e' stato delegato un notaio, questi da' avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
[2]Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
[3]Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
[4]Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e' comunicato dal cancelliere.
[5]Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva