Art. 816-sexies c.p.c.Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte

[1]Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita' legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.

[2]Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.

Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art816sexies · fonte su Normattiva