Art. 832 c.p.c. — Rinvio a regolamenti arbitrali
[1]La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
[2]Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
[3]Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
[4]Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
[5]Il regolamento puo' prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
[6]Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva