Art. 840-novies c.p.c.Spese del procedimento

[1]((Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

  • a)da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
  • b)da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
  • c)da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
  • d)da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
  • e)da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
  • f)da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;
  • g)oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

[2]Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.

[3]E' altresi' dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

[4]L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

  • a)complessita' dell'incarico;
  • b)ricorso all'opera di coadiutori;
  • c)qualita' dell'opera prestata;
  • d)sollecitudine con cui sono state condotte le attivita';
  • e)numero degli aderenti.

[5]Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

[6]Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, e' liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale puo' essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.

[7]Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.)) 159 160 163 162

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 aprile 2019, n. 31

159

La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".

160

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.

L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149

163

- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

162

La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

Testo vigente dal 19 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 167 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art840novies · fonte su Normattiva