titolo VII — DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ STRANIERE
- Art. 796 — Giudice competente
- Art. 797 — Condizioni per la dichiarazione di efficacia
- Art. 798 — Riesame del merito
- Art. 799 — Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente
- Art. 800 — Sentenze arbitrali straniere
- Art. 801 — Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
- Art. 802 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
- Art. 803 — Esecuzione richiesta in via diplomatica
- Art. 804 — Atti pubblici ricevuti all'estero
- Art. 805 — Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere