capo IV — Della revocazione
- Art. 395 — Casi di revocazione
- Art. 396 — Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello
- Art. 397 — Revocazione proponibile dal pubblico ministero
- Art. 398 — Proposizione della domanda
- Art. 399 — Deposito della citazione e della risposta
- Art. 400 — Procedimento
- Art. 401 — Sospensione dell'esecuzione
- Art. 402 — Decisione
- Art. 403 — Impugnazione della sentenza di revocazione