Art. 198 c.p.p. — Obblighi del testimone
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva