Art. 198 c.p.p.Obblighi del testimone

Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art198 · fonte su Normattiva