Art. 217 c.p.p. — Pluralita' di ricognizioni
Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva