Art. 230 c.p.p. — Attivita' dei consulenti tecnici
I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita' non puo' ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita' processuali.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva