Art. 334-bis c.p.p.(Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art334bis · fonte su Normattiva