Art. 334-bis c.p.p. — (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte
Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva