Art. 356 c.p.p. — Assistenza del difensore
Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolta' di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva