Art. 391-novies c.p.p.Attivita' investigativa preventiva

1. L'attivita' investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorita' giudiziaria, puo' essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualita' che si instauri un procedimento penale. 2. Il mandato e' rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art391novies · fonte su Normattiva