Art. 391-quater c.p.p.
(( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).)) (( Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva