Art. 400 c.p.p. — Provvedimenti per i casi di urgenza
Quando per assicurare l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva