Art. 464-sexies c.p.p. — Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Testo vigente dal 17 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 203 su Normattiva