Art. 607 c.p.p. — Ricorso dell'imputato
L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva