Art. 617 c.p.p. — Motivazione e deposito
Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, e' depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalita'.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva